L'art. 12 del D.l. n. 132 del 12/09/2014 convertito in legge n. 162 del 10/09/2014 prevede che i coniugi possano concludere, innanzi al sindaco, del Comune di residenza di uno di loro, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'art. 3 della legge n. 898 del 1/12/1970, un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell'anagrafe-stato civile o del sindaco.
Montese, 18/12/2014 Il Sindaco
Luciano Mazza